20 giugno 2016

Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati.

Visto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito per oggi la giornata mondiale del rifugiato, parliamone.
La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, conosciuta anche come la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che definisce chi è un rifugiato e definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo medesimo. La convenzione stabilisce anche quali persone non si qualificano come rifugiati, ad esempio i criminali di guerra. La convenzione prevede anche di viaggiare senza visto per i titolari di documenti di viaggio rilasciati ai sensi di questa.
La convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,
che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo dalle persecuzioni in altri paesi.
Un rifugiato può godere di diritti e benefici in uno stato in aggiunta a quelle previste dalla convenzione. (Da Wikipedia)
Vediamo ora qualche articolo, ad esempio il primo che stabilisce la seguente definizione di rifugiato:
"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi".
Oppure l'articolo 31:
"Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell’articolo 1, per quanto si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari".
O ancora l'articolo 33:
"Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche".
E questi sono gli Stati firmatari:


E' abbastanza chiaro che oggi tutto questo assume un grande rilievo per le drammatiche vicende che si sono susseguite negli ultimi mesi. Di fronte ai muri, ai fili spinati, ai respingimenti, alle migliaia di persone morte in mare, a quelle incastrate ai confini dell'Europa, alle strategie di chiusura, oggi più che mai è necessario difendere e promuovere il diritto d'asilo e la cultura dell'accoglienza che sembriamo aver dimenticato, altrimenti verrà un giorno in cui guardando indietro ci vergogneremo per aver lasciato migliaia di donne, bambini, anziani e uomini in attesa di un rifugio salubre e sicuro. Quello sarà il giorno in cui la Storia chiederà conto ad un mondo che ha rinnegato ciò che lo poteva far grande.

Intanto in Turchia...http://enricocampofreda.blogspot.it/2016/06/turchia-fuoco-sui-rifugiati-siriani.html



IDOMENI – 23 MAGGIO 2016 – IL FILMATO DI STEFANO SCIALOTTI 

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